Art. 218
I regolamenti locali di igiene e sanita' stabiliscono le norme per la salubrita' dell'aggregato urbano e rurale e delle abitazioni, secondo le istruzioni di massima emanate dal Ministro per l'interno. I detti regolamenti debbono contenere le norme dirette ad assicurare che nelle abitazioni:
- a)non vi sia difetto di aria e di luce;
- b)lo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e di altri rifiuti avvenga in modo da non inquinare il sottosuolo:
- c)le latrine, gli acquai e gli scaricatoi siano costruiti e collocati in modo da evitare esalazioni dannose o infiltrazioni;
- d)l'acqua potabile nei pozzi, in altri serbatoi e nelle condutture sia garantita da inquinamento. I regolamenti predetti debbono, inoltre, contenere le norme per la razionale raccolta delle immondizie stradali e domestiche e per il loro smaltimento.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva