Art. 219
Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita' e quello dell'economia corporativa, determina le modalita' secondo le quali debbono essere applicate le istruzioni indicate nel precedente articolo nei riguardi della salubrita' de gli abitati rurali, avute presenti le speciali condizioni topografiche, climatiche e agricole dei singoli comuni della provincia. In ogni caso, debbono essere determinate le condizioni minime di abitabilita' delle case rurali e dei dormitori per i lavoratori avventizi, quelle per l'approvigionamento idrico, per le latrine e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali di rifiuto.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva