Art. 228
I progetti per la costruzione di acquedotti, fognature, ospedali, sanatori, cimiteri, mattatoi e opere igieniche di ogni genere, predisposti dai Comuni, dalle Province, dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e da altri enti pubblici, anche se tali opere debbano essere costruite a spese o con il concorso dello Stato, sono sottoposti, quando importano una spesa non superiore a ((L. 50 milioni)), al parere del medico provinciale o del veterinario provinciale, secondo le rispettive competenze. Per i progetti, il cui importo non superi i ((150 milioni)), deve essere sentito il parere del Consiglio provinciale di sanita'. Quando si tratti di progetti di importo; superiore a L. 150 milioni, oppure di progetti relativi a costruzione di opere igieniche interessanti piu' Province, qualunque ne sia l'importo, anche se tali opere debbano essere eseguite a spese o col concorso dello Stato, deve essere udito il Consiglio superiore di sanita'. Rimangono ferme le disposizioni della legge comunale e provinciale, nonche' quelle della legge sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per quanto riguarda l'approvazione dei progetti agli effetti amministrativi e le determinazioni circa il finanziamento della spesa occorrente.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 marzo 1949, n. 101
18La L. 21 marzo 1949, n. 101 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il limite di lire cinquecentomila previsto nel primo comma dell'art. 228 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' elevato a lire dieci milioni".
Testo vigente dal 18 ottobre 1955, tuttora in vigore · versione 30 su Normattiva