Art. 229
((I progetti di opera per le provviste di acqua potabile alle popolazioni rurali e quelli per la costruzione di case, considerati nelle disposizioni sulla bonifica integrale e a favore dei territori montani, sono sottoposti al parere del medico provinciale qualora l'importo non superi i 50 milioni. I progetti di cui sopra, nonche' quelli di borgate rurali sono sottoposti al parere del Consiglio provinciale di sanita' quando il loro importo sia compreso tra i 50 e i 150 milioni. Per i progetti il cui importo superi i 150 milioni, o che interessino piu' Province, deve essere udito il Consiglio superiore di sanita')).
Testo vigente dal 12 dicembre 1956, tuttora in vigore · versione 31 su Normattiva