Art. 232
La vigilanza sulle prescrizioni igieniche sugli alberghi, oltre che al podesta', spetta anche all'((Ente provinciale per il turismo)). Il podesta', anche su proposta dell'((Ente provinciale per il turismo)), sentito l'ufficiale sanitario, quando un albergo e' giudicato insalubre per la sua ubicazione, oppure per le condizioni dei locali o delle dipendenze e relativi impianti ed arredamenti, puo' prescrivere all'esercente i lavori necessari per rimuovere le cause di insalubrita'. Se l'esercente non voglia o non possa eseguire tali lavori, puo' ordinare la chiusura dell'albergo. Contro l'ordinanza, che prescrive la chiusura oppure i lavori di risanamento ritenuti indispensabili, e' ammesso ricorso al prefetto che decide sentito il medico provinciale. Il provvedimento del prefetto e' definitivo. Quando un albergo si trovi posto in zona malarica e non sia opportuno, per ragioni di pubblico interesse, ordinarne la chiusura debbono essere adottate, secondo le prescrizioni dell'ufficiale sanitario, misure efficaci di difesa antianofelica. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 giugno 1939, n. 1112
4La L. 16 giugno 1939, n. 1112 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 231 e 232 del testo unico leggi sanitarie approvate con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, sono estese alle pensioni, alle locande, agli alberghi diurni, agli affittacamere, ai ristoratori, alle trattorie, alle mescite, ai caffe', alle osterie".
Testo vigente dal 23 agosto 1955, tuttora in vigore · versione 28 su Normattiva