Art. 237
I comuni hanno l'obbligo di curare la costruzione e la manutenzione di adatti depositi per una razionale collocazione e conservazione del letame, prodotto entro i limiti degli agglomerati urbani. Le dimensioni e le altre caratteristiche di tali depositi, nonche' le norme per l'uso dei medesimi e per la utilizzazione del concime conservato, sono stabilite nell'apposito regolamento adottato dal comune in conformita' delle norme date dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva