Art. 238
Quando gli animali siano ricoverati in agglomerati urbani e' fatto obbligo al proprietario di bestiame, che non disponga di concimaia propria, costruita a norma dell'art. 233, di depositare i concimi, prodotti entro i limiti degli agglomerati stessi, nei depositi comunali costituiti ai sensi dell'articolo precedente. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cento a mille.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva