Art. 23

Ai componenti del Consiglio superiore di sanita' e dai Consigli provinciali di sanita', estranei all'amministrazione dello Stato, puo' essere assegnata una indennita' giornaliera nella misura stabilita con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze. Ai componenti dei predetti Consigli che facciano parte dell'amministrazione dello Stato, quando non siano chiamati nei Consigli medesimi in dipendenza della carica o dell'ufficio che ricoprono, puo' essere assegnata una diaria che e' stabilita con decreto ministeriale, entro i limiti preveduti nell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843. Ai componenti dei Consigli anzidetti che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze, sono inoltre dovute le indennita' di viaggio e di soggiorno che, per i funzionari dello Stato, sono stabilite dalle disposizioni in vigore, e per gli altri componenti sono determinate con decreto del ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze.

Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art23 · fonte su Normattiva