Art. 244
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo, sotto qualsiasi forma, granturco immaturo non bene essiccato, ammuffito o in qualsiasi altro modo guasto, sia in grani che in farina, ovvero prodotti ottenuti dalla farina suddetta o che, sebbene preparati con farina normale sana, siano in seguito ammuffiti o comunque deteriorati e' punito con la multa da lire trecento a duemila.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva