Art. 246
Sono soggette ad autorizzazione del prefetto o del podesta', secondo la rispettiva competenza, la circolazione, la macinazione e l'utilizzazione, per altro uso che non sia l'alimento dell'uomo, del granturco e dei suoi derivati, guasti o imperfetti. La mancanza della predetta autorizzazione da' luogo al sequestro immediato del genere, senza pregiudizio delle sanzioni penali. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire trecento a duemila.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva