Art. 247
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1934 al 5 giugno 1962. Leggi il testo vigente →
Chiunque con la cattiva stagnatura, o in altro modo, rende nocivi alla salute utensili o recipienti destinati alla preparazione o alla conservazione di alimenti o bevande, ovvero detiene per il commercio o pone in commercio tali oggetti e' punito con l'ammenda da lire trecento a duemila. Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, puo' ordinare la chiusura dell'esercizio da un mese ad un anno. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 5 giugno 1962 · versione 0 su Normattiva