Art. 248
Ogni comune deve essere fornito, per uso potabile, di acqua pura e di buona qualita'. Quando l'acqua potabile manchi, sia insufficiente ai bisogni della popolazione o sia insalubre, il comune puo' essere, con decreto del prefetto, obbligato a provvedersene.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva