Art. 253
Il Ministro per l'interno determina con suo provvedimento, sentito il Consiglio superiore di sanita', quali siano le malattie infettive e diffusive che danno luogo alla adozione delle misure sanitarie comprese nel presente titolo e quali le misure applicabili a ciascuna di esse.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva