Art. 257
Qualsiasi medico chirurgo legalmente abilitato all'esercizio della professione e' tenuto a prestare l'opera sua per prevenire o combattere la diffusione di malattie infettive nel comune, al quale sia stato destinato rispettivamente dal prefetto o dal Ministro per l'interno, a seconda che il comune appartenga o non alla provincia nella quale il sanitario risiede. Sono applicabili ai medici preveduti nel presente articolo e alle loro famiglie le disposizioni sulle pensioni citate nell'ultimo comma dell'articolo precedente. Il contravventore alle disposizioni date dal prefetto o dal Ministro per l'interno e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva