Art. 26
Il veterinario provinciale fa parte dell'ufficio sanitario provinciale e sovraintende al servizio veterinario; pertanto:
- a)riceve le denunzie delle malattie infettive ai sensi delle disposizioni di polizia veterinaria;
- b)raccoglie e coordina i dati statistici relativi alle malattie infettive degli animali;
- c)informa il prefetto sull'andamento del servizio e il medico provinciale su tutto quanto riguarda la salute e l'igiene degli animali nella provincia in rapporto alla sanita' pubblica;
- d)esercita la vigilanza veterinaria nella provincia per la applicazione dei provvedimenti di profilassi e di polizia veterinaria e compie le necessarie ispezioni;
- e)da' voto sulle deliberazioni dei consorzi relative al servizio veterinario, sulle contestazioni fra i veterinari e i municipi, i corpi morali e i privati per ragioni di servizio;
- f)propone al prefetto i provvedimenti disciplinari a carico dei veterinari comunali;
- g)redige la relazione annuale sull'andamento del servizio veterinario della provincia.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva