Art. 24
Il medico provinciale esercita le attribuzioni a lui demandate dal presente testo unico e da altre leggi e regolamenti, ed inoltre:
- a)informa il prefetto di qualunque fatto possa interessare la sanita' pubblica nella provincia e propone i provvedimenti necessari;
- b)propone la convocazione del Consiglio provinciale di sanita' per gli affari sui quali, per legge, deve essere sentito;
- c)propone i provvedimenti di competenza del prefetto relativi al personale sanitario, agli esercenti sottoposti alla vigilanza dell'autorita' sanitaria ed agli esercenti non autorizzati;
- d)da' voto sulle deliberazioni dei consorzi per il servizio medico-chirurgico e per quello ostetrico, sulla nomina degli ufficiali sanitari comunali, sulle contestazioni tra medici e amministrazioni comunali, enti morali e privati per ragioni di servizio;
- e)da' parere sui progetti di edifici scolastici e su quelli per la costruzione e l'acquisto, l'adattamento e il restauro di campi sportivi, piscine, bagni pubblici e simili;
- f)si tiene in corrispondenza con gli ufficiali sanitari, ai sensi dell'art. 40, su tutto cio' che riguarda l'igiene e la sanita' pubblica;
- g)vigila sui servizi sanitari e sulle condizioni igieni che dei comuni, sugli istituti sanitari della provincia e sulle esecuzione delle leggi e dei regolamenti sanitari;
- h)vigila sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione, riferendone al prefetto;
- i)vigila sugli istituti ed i laboratori ove si compiono esperimenti sopra animali;
- l)redige la relazione annuale sull'andamento dei servizi sanitari e sullo stato sanitario della provincia;
- m)riceve dagli esercenti la professione di medico chirurgo le informazioni sui fatti e sulle circostanze che possano interessare la sanita' pubblica e sugli aborti, fermo restando l'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del Codice penale e dell'art. 4 del Codice di procedura penale. Quando nell'esercizio delle sue funzioni abbia notizia di un reato, per il quale si debba procedere di ufficio, deve farne denunzia mediante rapporto.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva