Art. 261
Il Ministro per l'interno, quando si sviluppi nel Regno una malattia infettiva a carattere epidemico, puo' emettere ordinanze speciali per la visita e disinfezione delle case, per l'organizzazione di servizi e soccorsi medici e per le misure cautelari da adottare contro la diffusione della malattia stessa. Le ordinanze sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno e possono aver vigore il giorno stesso della pubblicazione.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva