Art. 262
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Non possono essere addette alla preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande, persone che non abbiano precedentemente subito la visita dell'ufficiale sanitario, il quale accerta che le persone medesime non siano affette da malattia infettiva diffusiva o da postumi di essa che le mettano in condizione di contagiare altri. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila. Chiunque assume o trattiene in servizio, per la preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande, persona, anche se appartenente alla propria famiglia, che dalla visita sanitaria sia risultata nelle condizioni indicate nel primo comma, e' punito con la reclusione da un mese ad un anno. La stessa pena si applica a carico di chi, malgrado a visita sanitaria abbia constatato sulla sua persona la sussistenza delle condizioni predette, continui ad attendere direttamente alla preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande. Il podesta', quando ritenga che possano sussistere i pericoli di contagio indicati nel primo comma, ha facolta' di disporre gli opportuni accertamenti sanitari e adottare i provvedimenti necessari alla tutela della salute pubblica.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 5 giugno 1962 · versione 0 su Normattiva