Art. 266
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 26 GIUGNO 1981, N. 334, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 1981, N. 457
Testo vigente dal 1 luglio 1981, tuttora in vigore · versione 57 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 26 GIUGNO 1981, N. 334, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 1981, N. 457
Testo vigente dal 1 luglio 1981, tuttora in vigore · versione 57 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
ordina la restituzione degli atti al giudice a quo. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO A…
ECLI:IT:COST:1983:4 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art266 · fonte su Normattiva