Art. 267
Il vaccino antivaiuoloso e conservato in luogo idoneo a cura e sotto la responsabilita' del medico provinciale ed e' inviato gratuitamente ai podesta' e ai medici liberi esercenti, quando ne facciano richiesta alla prefettura. Sono a carico della provincia le spese occorrenti per la provvista del vaccino nella misura stabilita dal medico provinciale e quelle per la conservazione e per la spedizione del vaccino. Sono a carico dei comuni le spese per il servizio di vaccinazione e per la regolare tenuta dei relativi registri. E' in facolta' della provincia di integrare il servizio di vaccinazione e rivaccinazione. Tale integrazione puo' essere dichiarata obbligatoria con decreto del prefetto nei casi e nei modi indicati nel 2° comma dell'art. 92.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva