Art. 27
Il prefetto puo' incaricare uno o piu' veterinari di coadiuvare il veterinario provinciale in altri comuni della provincia, quando l'estensione della provincia stessa e la quantita' del bestiame in essa esistente lo richiedano. ((Nelle Province dove manchi temporaneamente il veterinario provinciale, il prefetto puo' affidare, in via provvisoria, l'esercizio delle funzioni inerenti all'ufficio suddetto al direttore dell'Istituto zooprofilattico, laddove esista, o al capo dei servizi veterinari del Comune capoluogo o ad un veterinario componente il Consiglio provinciale di sanita')).
Testo vigente dal 14 ottobre 1955, tuttora in vigore · versione 29 su Normattiva