Art. 271
Il consorzio provinciale antitubercolare e' ente morale ed e' retto da apposito statuto, approvato dal prefetto. Quando l'istituzione di opere antitubercolari e' promossa, ai sensi della lettera a) dell'articolo precedente, da due o piu' consorzi, la convenzione, che regola l'impianto ed il funzionamento di dette opere e gli oneri dei singoli consorzi, e' approvata con decreto del Ministro per l'interno, sentiti i Consigli provinciali di sanita' e le Giunte provinciali amministrative delle provincie interessate.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva