Art. 272
La provincia e i comuni che la compongono, nonche' gli enti pubblici che, in tutto o in parte, svolgono nella provincia azione antitubercolare, fanno parte obbligatoriamente del consorzio provinciale antitubercolare. Possono farne parte, su loro domanda, anche le congregazioni di carita', le istituzioni pubbliche e le associazioni sindacali legalmente riconosciute, nonche' le associazioni private, gli istituti di previdenza e di assicurazione e le organizzazioni finanziarie e commerciali che svolgono la loro attivita' nella provincia. Lo statuto del consorzio determina la misura del contributo consorziale. Al consorzio provinciale sono applicabili le disposizioni relative ai consorzi, contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale, in quanto non sia preveduto nel presente testo unico.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva