Art. 273
Il consorzio provinciale antitubercolare e' amministrato da un Comitato composto del preside della provincia, che lo presiede, del medico provinciale e di cinque altri membri, nominati dal prefetto, dei quali uno scelto fra i componenti del Consiglio provinciale di sanita', uno in rappresentanza dell'organizzazione sindacale dei medici giuridicamente riconosciuta, competente per territorio e tre in rappresentanza degli enti consorziati. I componenti elettivi durano in carica tre anni e possono essere rinominati. Il direttore del Consorzio interviene alle sedute del comitato con voto consultivo.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva