Art. 274
Il Ministro per l'interno, per gravi ragioni di carattere tecnico o amministrativo o di ordine pubblico, puo' sciogliere il Comitato, affidando la provvisoria amministrazione dell'ente a un commissario, il quale esercita tutte le attribuzioni del Comitato stesso.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva