Art. 279
La prefettura prima di procedere all'esame dei bilanci delle istituzioni assistenziali, soggette alla sua vigilanza e tutela a termini di legge e che fanno parte obbligatoriamente del consorzio provinciale antitubercolare, li comunica al consorzio stesso, per le sue eventuali osservazioni.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva