Art. 28
Nei porti e negli aeroporti del Regno, sono stabiliti uffici di sanita'. Nei porti abilitati a tutti i servizi di sanita' marittima e nelle stazioni di sanita' marittima, il servizio e' affidato ad apposito personale tecnico appartenente ai ruoli dell'ammistrazione della sanita' pubblica. Negli altri porti e scali provvede il prefetto mediante incarichi. Al servizio sanitario di frontiera ed agli aeroporti, nonche' alla eventuale istituzione di uffici temporanei per bisogni straordinari, provvede il prefetto secondo le ordinanze e le istruzioni emanate dal Ministero dell'interno.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva