Art. 280
Il ricovero d'urgenza degli ammalati di tubercolosi e' disposto dal podesta' o dal prefetto secondo le norme della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Ogni altro ricovero e' ordinato dal presidente del consorzio provinciale antitubercolare o dall'Istituto Nazionale Fascista per la previdenza sociale, secondo la rispettiva competenza. Le istituzioni ospitaliere legalmente riconosciute, le quali abbiano speciali e separati locali atti ad assicurare ai tubercolotici un isolamento ritenuto conveniente dall'autorita' sanitaria, hanno l'obbligo di ricevere detti infermi, anche se questi non abbiano domicilio di soccorso nel territorio al quale, per effetto delle rispettive norme statutarie, estendono la loro azione.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva