Art. 281
La competenza passiva delle spese di spedalita' per il ricovero di ammalati di tubercolosi e' regolata:
- a)per i ricoveri di urgenza, dalle disposizioni sulle situazioni pubbliche di assistenza e di beneficenza;
- b)per il ricovero degli assicurati contro la tubercolosi; dalla legge per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolori. In tutti gli altri casi le spese di spedalita' sono sostenute dal consorzio che abbia ordinato il ricovero, salvo concorsa da parte della provincia, nei limiti dei fondi che essa puo' stanziare a tale scopo nel bilancio. Sono estese ai consorzi provinciali antitubercolari le disposizioni della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, agli effetti della rivalsa nei riguardi dei ricoverati che non si trovino in condizioni di poverta'. E', pero', in facolta' dei consorzi di affidare tale compito all'Amministrazione della provincia, la quale e' tenuta ad assolverlo senza onere di spesa a carico degli stessi.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva