Art. 283
I contratti, aventi per oggetto la donazione, l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'arredamento di pubblici istituti di cura per tubercolotici, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro. Sono pure esenti dalle stesse tasse e da quelle ipotecarie gli atti dei consorzi provinciali antitubercolari.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva