Art. 284
I medici sono tenuti a denunciare qualunque caso di tracoma da loro riscontrato nelle scuole, negli istituti di educazione e di cura, civili e militari, negli opifici industriali e in ogni altra collettivita'. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva