Art. 285
Per ciascun esercizio finanziario sono stanziate in appositi capitoli del bilancio del Ministero dell'interno:
- a)le somme da erogare in sussidi per costruzione, sistemazione e arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma;
- b)le somme da erogare in sussidi per il funzionamento di istituti per la cura ambulatoria ed ospedaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche intorno alla diagnosi, cura e profilassi della malattia. Le somme, disponibili alla fine dell'esercizio finanziario, sono portate in aumento delle disponibilita' degli esercizi successivi. Sugli stanziamenti e sulle disponibilita' a fine di esercizio sono inoltre concessi sussidi ai comuni che abbiano istituito o istituiscano scuole per fanciulli tracomatosi.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva