Art. 286
L'autorita' sanitaria che venga comunque a conoscenza di casi di lebbra con manifestazioni contagiose in atto deve disporre l'isolamento degli infermi nel modo che credera' piu' opportuno e finche' non sia scomparso ogni pericolo di contagio, provvedendo di ufficio quando gli interessati non ottemperino alle disposizioni impartite. Qualora per l'isolamento sia richiesto il ricovero, questo deve essere effettuato negli appositi reparti delle cliniche dermosifilopatiche o degli ospedali comuni. ((Le spese di spedalita' sono a carico dello Stato e gravano sullo stato di previsione della spesa del Ministero della sanita')).45 E' fatta eccezione per gli istituti ospedalieri aventi tra i loro fini la cura della lebbra, riguardo ai quali si osservano, per quanto concerne la competenza passiva delle spese, le norme speciali dei rispettivi statuti e regolamenti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 giugno 1967, n. 533
45La L. 27 giugno 1967, n. 533 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le provvidenze stabilite dalla presente legge hanno effetto dal 10 luglio 1966".
Testo vigente dal 29 luglio 1967, tuttora in vigore · versione 47 su Normattiva