Art. 287
Il Ministro per l'interno, per l'istituzione, nelle cliniche e negli ospedali, dei reparti indicati nell'articolo precedente, stipula con gli enti interessati apposite convenzioni, nelle quali sono stabiliti i requisiti di essi, le modalita' per il loro funzionamento, le condizioni per l'ammissione alla cura e la retta di spedalita'. Questa non puo' superare la media fra la retta di medicina e quella di chirurgia del rispettivo ospedale. Dove esiste clinica dermosifilopatica universitaria, si deve, in quanto e' possibile, assicurare nelle convenzioni che la direzione dei reparti per la cura della lebbra sia affidata al direttore della clinica.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva