Art. 29
Il capitano o padrone di nave, nell'approdare ad un porto o scalo dello Stato, e' tenuto a sottostare alle formalita' sanitarie prescritte nel regolamento di sanita' marittima. Sono estese alle infrazioni delle disposizioni contenute nel predetto regolamento la competenza del capitano del porto di arrivo, stabilita nel Codice per la marina mercantile e la procedura stabilita nel Codice stesso. Le pene pecuniarie, inflitte in base alle disposizioni del presente articolo, debbono essere versate prima della partenza della nave. Qualora questa avvenga prima che il giudizio sia stato definito, il capitano della nave deve versare presso l'ufficio di porto un deposito di garanzia nella somma determinata dall'autorita' marittima locale entro il limite massimo indicato nell'art. 358.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva