Art. 292
I medici sono tenuti a denunziare qualsiasi caso di malattia venerea accertato: negli istituti di ricovero e di cura, negli opifici industriali e in tutte le collettivita' civili e militari; nei locali di meretricio e in persona delle meretrici soggette a vigilanza. Debbono inoltre denunziare qualsiasi caso di sifilide trasmessa per baliatico e di oftalmoblenorrea. Chi trascuri di eseguire le denunzie e' punito con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva