Art. 293
Il medico, che visiti o abbia in cura un malato affetto da malattia venerea, e' tenuto a renderlo edotto della natura e della contagiosita' della malattia, come pure della necessita' che si sottoponga a cura radicale e delle responsabilita' alle quali va incontro nel caso che trasmetta il contagio.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva