Art. 297
I comuni capoluoghi di provincia e quelli aventi popolazione superiore ai trentamila abitanti debbono avere appositi dispensari per la profilassi e per la cura gratuita delle malattie veneree. Quando le condizioni locali lo consentano possono due o piu' comuni riunirsi in consorzio per l'esercizio di un unico dispensario. I dispensari debbono essere preferibilmente costituiti come sezioni speciali di poliambulatori o di altri istituti sanitari. Il Ministero dell'interno contribuisce alla spesa occorrente per ciascun dispensario con un sussidio annuo, che e' prelevato dall'apposito fondo, stanziato nel proprio bilancio e che non puo' superare la meta' della spesa. La misura del sussidio, le modalita' del funzionamento dei dispensari e il numero di essi sono stabiliti per convenzione fra il comune e il Ministero dell'interno. Se manca il consenso del comune sulla misura del sussidio, questo viene determinato di ufficio con decreto del Ministro per l'interno.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva