Art. 299
Oltre ai dipensari indicati nei precedenti articoli, nelle citta' dove esistono cliniche dermosifilopatiche universitarie puo' essere affidato a tali istituti, sia dai comuni sia dal Ministero dell'interno direttamente, l'esercizio di dispensari col corrispettivo di un concorso annuo, determinato in apposita convenzione.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva