Art. 30
Il capitano o padrone di nave, nell'approdare ad un porto o scalo dello Stato, e' tenuto al pagamento di un diritto di pratica sanitaria nella misura stabilita nella tabella n. 1, annessa al presente testo unico. Il diritto di pratica sanitaria e applicato con le stesse norme e modalita' della tassa e sopratasse di ancoraggio, di cui al capo IV della legge 23 luglio 1896, n. 318, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva