Art. 300
Nei principali porti del Regno il Ministero dell'interno provvede all'istituzione e al funzionamento di dispensari governativi per la cura gratuita e la profilassi delle malattie veneree del personale della marina mercantile, appartenente a qualsiasi nazionalita'.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva