Art. 306
Per la vigilanza sui dispensari e sui reparti di cura delle malattie veneree come sulle misure d'ordine sanitario riguardanti la profilassi di dette malattie, il Ministro per l'interno ha facolta' di nominare ispettori dermosifilografi per una o piu' provincie alla dipendenza dell'autorita' sanitaria provinciale. La nomina viene fatta a seguito di concorso pubblico bandito dal Ministro per l'interno e con le norme stabilite dallo stesso. La nomina e' conferita per un quinquennio, puo' essere revocata in ogni tempo per ragioni di servizio e puo' essere rinnovata per quinquenni successivi, escluso, a tutti gli effetti, ogni rapporto di impiego a qualunque titolo.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva