Art. 308
Il fondo speciale, indicato nell'articolo precedente, e' formato mediante contributi versati dagli esercenti i locali di meretricio e da sussidii o versamenti eventuali da parte di enti o privati. Le eccedenze di esso, dopo detratti i compensi per i medici visitatori, possono essere destinate dal prefetto, sentito il medico provinciale, a servizi di profilassi e assistenza per le malattie veneree. Le modalita' per la costituzione di detto fondo e per la sua erogazione sono stabilite dal Ministero dell'interno.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva