Art. 309
L'esercizio del baliatico e' subordinato ad autorizzazione del podesta', che viene rilasciata dopo visita medica, la quale abbia accertato che la balia non e' affetta da sifilide, blenorragia, tubercolosi o altra malattia infettiva o diffusiva. L'autorita' sanitaria locale esercita, inoltre, la vigilanza sulle balie autorizzate ai fini della profilassi delle malattie indicate nel primo comma. Il podesta' revoca l'autorizzazione concessa, quando e' accertato che la balia autorizzata e' affetta da una delle malattie suddette. Il contravventore alle disposizioni del primo comma e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva