Art. 313
Le zone di malaria endemica per ciascuna provincia e le eventuali loro variazioni sono determinate con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno. Una zona di territorio e' dichiarata malarica, quando si accerti la manifestazione simultanea o a brevi intervalli di casi di febbre malarica contratta nel luogo.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva