Art. 315
Nelle provincie, che hanno territori dichiarati zone malariche, l'amministrazione provinciale fornisce gratuitamente agli operai e ai coloni, addetti, in modo permanente o avventizio, a qualsiasi lavoro, se e in quanto non siano tenute a provvedere istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, il chinino dello Stato ed i medicinali sussidiari, designati dal Consiglio superiore di sanita', per tutta la durata del trattamento preventivo e curativo della infezione malarica, secondo le proposte del medico provinciale. L'obbligo della somministrazione gratuita del chinino e dei medicinali sussidiari si estende a tutti i componenti la famiglia degli operai e dei coloni, aventi diritto all'assistenza antimalarica. Alla distribuzione del chinino, fornito dalla provincia, provvedono, nell'ambito del rispettivo territorio, i comuni per mezzo degli ambulatori e dei sanitari, nonche' del personale ausiliario alla loro dipendenza, sotto la direzione degli ufficiali sanitari. Le disposizioni, contenute nei precedenti comma, si applicano a favore degli impiegati e delle loro famiglie nei limiti di stipendio preveduti dalla legge sull'assicurazione contro l'invalidita' e la vecchiaia.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva