Art. 316
Entro il mese di febbraio di ciascun anno la provincia deve dar prova al prefetto di aver provveduto all'acquisto del chinino e dei medicinali sussidiari, dichiarati necessari. In caso di inadempienza, il prefetto provvede all'ordinazione per conto e a carico della provincia medesima. La spesa, anticipata da ciascuna provincia e accertata dal prefetto nei modi prescritti nel regolamento, detratta la parte indicata nell'ultimo comma del presente articolo, viene ripartita, alla fine di ogni anno, tra i proprietari di terreni e di fabbricati della provincia mediante l'applicazione di un contributo, determinata in base all'aliquota risultante dal rapporto tra la spesa stessa e il reddito totale imponibile sui terreni e sui fabbricati. Il contributo e' inscritto nei ruoli fondiari in aggiunta della sovrimposta provinciale sui terreni e sui fabbricati ed e' riscosso con la procedura privilegiata stabilita per la riscossione delle imposte dirette, a mezzo degli esattori e dei ricevitori provinciali. Lo sgravio dell'imposta non da' luogo al rimborso del contributo. Nelle zone malariche, ove esistano cave miniere, opifici, o altre imprese industriali, che occupino operai non esclusivamente addetti a lavori agricoli, limitatamente al periodo di effettiva occupazione, la somma anticipata dalla provincia per il chinino e i medicinali sussidiari somministrati agli operai e alle rispettive famiglie non e compresa nella somma da ripartirsi, indicata nel comma secondo del presente articolo, ma deve essere rimborsata integralmente dal titolare di ciascuna impresa.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva