Art. 320
Gli assuntori di opere, indicati nell'art. 317, debbono tenere al corrente l'elenco del personale dipendente con l'indicazione del comune di provenienza, del giorno di assunzione al lavoro e di quello di allontanamento. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cento a mille.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva