Art. 321
Gli operai e i coloni, indicati nell'art. 317, che lascino i luoghi di lavoro e vadano a prendere dimora in altri comuni, debbono essere forniti, a cura dei sanitari incaricati del servizio, di apposito documento comprovante il loro stato di salute. Qualora abbiano contratta infezione malarica, deve essere loro prestata gratuitamente l'assistenza medica e continuata la somministrazione del chinino di Stato e dei medicinali sussidiari per la durata di almeno sei mesi dal giorno in cui hanno abbandonato i luoghi di lavoro, a cura del comune di residenza, anche se questo non sia compreso fra i territori dichiarati malarici. In caso di riconosciuta necessita', il Ministero dell'interno puo' concedere un sussidio al comune per i suddetti servizi, nei limiti dello speciale stanziamento di bilancio.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva