Art. 326
Il podesta', quando lo ritenga necessario per la difesa del centro abitato o di importanti aggregati di abitazione nelle campagne, puo' rendere obbligatoria, sulla proposta dell'ufficiale sanitario, l'esecuzione di lavori per eliminare e impedire la formazione di piccole raccolte di acque e la sistematica applicazione di interventi antianofelici, sempre quando trattasi di terreni non ricadenti in comprensori di bonifica o per i quali provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo le disposizioni sulla bonifica integrale. L'applicazione di tali interventi e' a carico dei proprietari dei terreni e viene fatta sotto la diretta vigilanza e in conformita' delle disposizioni dell'ufficiale sanitario. Nel caso di irregolare esecuzione, ovvero di inadempienza da parte dei proprietari, il podesta' dispone l'applicazione d'ufficio di detti interventi.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva